Contributi di costruzione
Finalità
I Contributi di costruzione per le opere di canalizzazione servono al finanziamento delle opere di canalizzazione e di depurazione delle acque.
Chi è soggetto
- “i proprietari di fondi serviti o che possono essere serviti dall’opera” (tutti i fondi inclusi nel perimetro d’imposizione edificati e non edificati, già allacciati o che lo saranno solo in futuro);
- “i titolari di diritti reali limitati che ritrae dall’opera un incremento di valore del suo diritto” (es. diritto d’usufrutto).
Misura di prelievo
“La misura complessiva dei contributi non può essere inferiore al 60%, né essere superiore all’80% del costo effettivo per il Comune”; con l’approvazione del messaggio municipale n. 23/2023 il Consiglio Comunale, in data 6 novembre 2023, ha deciso di uniformare su tutti e quattro i quartieri il contributo al 60%.
Aliquota di prelievo
“Il contributo provvisorio è calcolato dal Municipio sulla base del costo delle opere già eseguite sommate al preventivo delle opere ancora da eseguire e in proporzione al valore ufficiale di stima dei fondi o dei diritti reali limitati, ritenuto che non può superare il 3% del valore di stima”; l’aliquota di prelievo per l’anno 2026 è stata fissata:
- quartiere di Croglio: 3%
- quartiere di Ponte Tresa: 2.0411%
- quartiere di Monteggio: 2.4266%
- quartiere di Sessa: 3%
Perimetro d’imposizione
Il Municipio delimita il comprensorio di imposizione dei contributi per i quattro quartieri.
Contributo provvisorio ed adeguamento del contributo ordinario provvisorio
Il Comune può prelevare più contributi provvisori (a seguito di nuove stime, nuovi costi PGS o modifiche pianificatorie), ritenuto che la somma dei singoli contributi non può superare il 3% del valore di stima in vigore al momento della pubblicazione dell’ultimo prospetto, né la misura massima decisa dal Legislativo Comunale.
Nel caso di nuova edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio, il Comune deve adeguare il contributo provvisorio all’incremento del valore di stima determinato dall’intervento edile.
Domande frequenti
È possibile suddividere l’importo in due rate senza interessi?
No, la legge prevede unicamente due possibilità di pagamento: rata unica o 10 rate annuali con interesse del 2% (art. 29 LGA). Il Municipio ha fissato l’importo di 2’000 franchi quale limite per esigere il versamento in una sola rata. È tuttavia possibile propendere per la rateizzazione su 10 anni e poi risolvere in un’unica soluzione parziale o totale; l’interesse corrispondente non viene conteggiato.
Quando il Comune è intenzionato a emettere la fatturazione del contributo?
Terminata la pubblicazione dell’intimazione del contributo di costruzione, il Comune può emettere la fatturazione dello stesso. Il reclamo non sospende l’esigibilità del contributo.
Cosa succede se pago una rata dopo il termine di scadenza?
In caso di ritardo sarà applicato l’interesse di mora previsto dalla Legge, che è attualmente del 3.5%. Interessi fino ad un importo di fr. 30.- non saranno riscossi.